Sospensione mutuo: guida alla richiesta

 

L’emergenza sanitaria per la pandemia dal nuovo Coronavirus impatta enormemente nella vita dei cittadini non solo dal punto di vista della salute ma anche da quello economico.
Con il lockdown in corso e che sarà in vigore ancora per altre settimane, le attività commerciali e quelle professionali sono inevitabilmente in crisi.

Per tentare di dare una mano in questo momento di grande difficoltà, il governo ha adottato un decreto ribattezzato Cura Italia che prevede una serie di misure: dalla cassa integrazione straordinaria al bonus da 600 euro per partite Iva e lavoratori autonomi, al voucher baby sitter  al congedo straordinario retribuito al 50% per i lavoratori con figli e alla sospensione delle rate del mutuo.

 

Vediamo in particolare chi può chiedere la sospensione delle rate del finanziamento accesso con la banca per l’acquisto di casa, a quali condizioni e la procedura da seguire.

Sospensione mutuo: cosa prevede

Il Governo guidato dal Premier Giuseppe Conte ha previsto a sostegno delle famiglie la possibilità per i mutuatari in difficoltà economica a causa del Coronavirus di sospendere il pagamento delle rate del mutuo per un massimo di 18 mesi. Per la sospensione delle rate il Governo ha potenziato il Fondo di solidarietà per i Mutui prima casa, il cosiddetto Fondo Gasparrini.

Trattasi del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa che è stato istituito, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la Legge n. 244 del 24/12/2007 che all’art. 2, commi 475 e ss., prevedendo la possibilità, per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.

Chi può beneficiare della sospensione

A causa del COVID-19, il governo ha previsto che possono richiedere la sospensione del mutuo:

  • lavoratori subordinati e parasubordinati che hanno perso il lavoro

  • coloro che, a causa del Coronavirus, hanno subito una sospensione dal lavoro o una riduzione delle ore per un periodo di almeno trenta giorni

  • lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, un calo del proprio fatturato superiore al 33% in conseguenza alle restrizioni introdotte per arginare la diffusione del Covid-19.

Come fare domanda

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate del mutuo previsto dal DL Cura Italia riguarda esclusivamente mutui per l’acquisto della prima casa per  un ammontare stipulato fino a 250.000 euro e non ci sono limiti in base all’ISEE del richiedente.

Sono esclusi da questa misura i mutui per i quali sia stata stipulata un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma 479 della legge n. 244/2007, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.

Per fare richiesta di sospensione del mutuo è necessario presentare domanda corredata dalla documentazione alla propria banca, la quale, a sua volta, sottoporrà a Consap, l’ente che gestisce il Fondo, la richiesta per approvazione.
A tal proposito il consiglio è di prendere le dovute informazioni dal proprio istituto di credito.


Modulistica

 

Domanda di accesso al fondodi garanzia per la prima casa

Moduli sospensione mutui 2020 

Richiesta Preventivo

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